La Suprema Corte, Seconda Sezione Civile, ha stabilito on l’ordinanza n. 5844/2025 che il lavoratore può registrare di nascostola sua conversazione con un collega per procurarsi una prova da utilizzare in giudizio contro un terzo. Non vi è on tal caso alcuna violazione del diritto alla riservatezza dell’interlocutore. Tale indicazione trova conferma anche nel GDPR, in quanto pesa il principio generale sancito dall’articolo 51 CP che scrimina la condotta compiuta nell’esercizio di un diritto.