Pezzè&Partners © 2020 

Pezzè&Partners

Informativa sulla privacyInformativa sui Cookies

Controllo giudiziario volontario e occasionalità dell'agevolazione criminale

2025-03-06 11:33

Array() no author 85220

Con la sentenza n. 7090 del 2025, la Cassazione ha chiarito i presupposti della misura di prevenzione ex art. 34 bis c. 6 del Codice Antimafia.
Con tale misura è previsto il controllo giudiziario volontario di attività che sono connesse - anche in modo ampio - alla criminalità organizzata, con lo scopi di arrivare al loro reinserimento nell'economia sana dopo un percorso volto ad epurarle dalle infiltrazioni criminali.
Il controllo giudiziario volontario, ossia richiesto dalla persona attinta dal provvedimento interdittivo, prevede che l'Autorità giudiziaria debba valutare, in termini prognostici, la mera occasionalità dell'agevolazione dell'attività alle realtà criminali, escludendo la misura in caso di prognosi di cronicità dell'infiltrazione.
Per la Suprema Corte, tale valutazione deve appurare che il rischio di infiltrazione o condizionamento criminale sia solo residuale e di ridotta entità, nonché la possibilità di eliminare i rischi con misure attuate internamento o esternamente derivanti direttamente dall'azienda controllata. Inoltre, se emerge che il libero esercizio dell'attività non possa comportare alcuna agevolazione neppure occasionale alle infiltrazioni criminali, la richiesta di controllo giudiziario sarà rigettata.



Pezzè&Partners © 2020 

Informativa sulla privacyInformativa sui Cookies