Con la recente pronuncia n. 7380 del 2025, la Cassazione ha chiarito che il deposito dell'opposizione a decreto penale di condanna effettuata entro il termine della sua decadenza, è ammissibile indipendentemente dall'indirizzo di posta certificata a cui è stata trasmessa, purché ricevuta dal Giudice dell'impugnazione.
Nello specifico, è stata dichiarata ammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna depositato all'indirizzo della Cancelleria GIP e non alla pec destinata al deposito degli atti penali, in quanto tempestiva e comunque portata a conoscenza del Giudice competente.
La questione non può dirsi più attuale, dato che dal primo gennaio di quest'anno l'opposizione al decreto penale di condanna va depositata solamente tramite portale, ma si può certamente estendere il principio di favor impugnationis che ne deriva.