La decadenza dalla potestà genitoriale non è incompatibile con la frequentazione del figlio, purché non vi sia pericolo per il minore e sempre sotto la guida del principio del superiore interesse del minore. Questo quanto ribadito con la pronuncia n. 27171/2024 della Suprema Corte.
Questo anche perchè è sempre prevista la possibilità di una reintegrazione nella responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 332 c.c.