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Responsabilità solidale di soggetti esterni alla vendita per contrastare le frodi IVA

2025-01-25 08:48

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Con la sentenza del 12 dicembre 2024 (causa C-331/23), la Corte di giustizia dell'UE ha confermato la responsabilità solidale oggettiva per chi non sia il debitore diretto dell'IVA, ma abbia comunque partecipato alla frode, ai sensi della direttiva 2006/112/CE.


Tale orientamento è in linea con la normativa europea, che permette ai Paesi membri di considerare responsabile un soggetto terzo per il mancato pagamento dell'IVA, purchè non si tratti di responsabilità oggettiva, ma ci sia la possibilità di dimostrare che il soggetto fosse consapevole dell'evasione.


La normativa italiana è perfettamente in linea con questo. Infatti, il Decreto del Presidente della Repubblica del 1972 (art. 60-bis) prevede la responsabilità solidale per gli acquirenti, in particolare in relazione al pagamento dell'IVA, quando la merce acquistata è stata fatturata a un valore inferiore al prezzo di mercato, o in caso di evasione su beni come gli immobili. Tuttavia, per evitare tale responsabilità, l'acquirente deve provare di aver adottato misure ragionevoli per non partecipare a frodi fiscali. 



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