Con l'ordinanza n. 5976 del 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che qualora il rogito salti poiché l'acquirente non è riuscito, in buona fede, ad ottenere l'autorizzazione al cambio di destinazione d'uso dei locali voluto e pattuito, il venditore non può trattenere la caparra confirmatoria ottenuta con il contratto preliminare. Si tratta infatti di una condizione sospensiva potestativa mista e se non si realizza non dipende dalla volontà del promissario acquirente, se in buona fede, e dunque questo non può essere considerato inadempiente.