Le variazioni di orario di lavoro vanno concordate con il lavoratore. Se in origine il contratto era full-time e non c'è stata contrattazione in relazione al part-time, non può esserci un cambio unilaterale da parte del datore di lavoro. Anche perché il part-time richiede una forma scritta ad substantiam, altrimenti il rapporto si intende costituito a tempo pieno.
Questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro, nell’ordinanza n. 28862 del 18 ottobre 2023.