Dal combinato disposto dell’art. 192-bis della Direttiva IVA e dell’art. 53 del Regolamento di esecuzione IVA, deriva che un soggetto passivo si considera stabilito nello Stato Membro in cui l’imposta è dovuta se: - il soggetto passivo ha, in tale Stato Membro, una stabile organizzazione; - la stabile organizzazione è “caratterizzata da un grado di permanenza sufficiente e da una struttura adeguata in termini di risorse umane e tecniche per consentirle di effettuare le cessioni di beni o servizi in cui interviene”; - la stabile organizzazione è effettivamente intervenuta in una prestazione di servizi o di beni fornita dal soggetto passivo; - le risorse tecniche e umane della stabile organizzazione sono utilizzate “per operazioni inerenti all’adempimento della prestazione imponibile”. Lo svolgimento di meri compiti di supporto amministrativo non è sufficiente per considerare integrato il requisito dell’intervento della stabile organizzazione nella fornitura dei beni. Analogamente, la circostanza che la stabile organizzazione stipuli contratti in nome e per conto della capogruppo o si occupi del marketing e dei rapporti con i clienti non è di per sé sintomo di un suo “intervento” qualificante nelle operazioni di cessione.